Art. 2

In vigore dal 23 ago 1974
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 ottobre 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 giugno 1974 LEONE MORO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 88. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-06-19;316#art-2

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Art. 2 Istituzione di un consolato di 2ª categoria in Lae (Papua Nuova Guinea). — Testo vigente | Portale Normativo