Art. 1
In vigore dal 31 dic 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 6, con la quale è stato istituito il comune di Lamezia Terme, risultante dalla riunione dei comuni di Nicastro, Sambiase e Sant'Eufemia Lamezia;
Vista la proposta dei capi della corte di appello di Catanzaro riguardante la soppressione della sede distaccata della pretura di Lamezia Terme in Sambiase;
Ritenuto che detta sede non ha più ragion d'essere in relazione al nuovo assetto territoriale amministrativo e che pertanto può essere soppressa senza danno per le popolazioni interessate e senza alcun detrimento per le esigenze del servizio giudiziario;
Tenuto conto altresì del beneficio economico derivante all'erario dalla soppressione in quanto cessa la erogazione del contributo annuo dovuto dallo Stato per le sedi distaccate di pretura;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 30 maggio 1974;
Visto l'art. 41 del vigente ordinamento giudiziario;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
La sede distaccata della pretura di Lamezia Terme esistente in Sambiase è soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1974
LEONE
ZAGARI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 85. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-06-18;647#art-1