Art. 1
In vigore dal 16 feb 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione:
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 257 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la scuola in malattie infettive.
Dopo l'art. 300, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive.
Scuola di specializzazione in malattie infettive
Art. 301. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive è di tre anni.
Il numero dei posti disponibili per gli allievi specialisti è di quattro per ogni anno di corso.
Possono ottenere la iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di ammissione, consistente in una prova scritta ed in una prova orale.
Art. 302. - Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei tre anni di corso:
1° Anno:
1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;
3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno).
2° Anno:
1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
3) Anatomia patologica delle malattie infettive;
4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).
3° Anno:
1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
2) Malattie infettive dei Paesi caldi;
3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.
Art. 303. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche da eseguirsi nei reparti della divisione specialità pediatriche, sezione malattie infettive, e nei laboratori della clinica pediatrica.
Gli allievi dovranno frequentare i reparti di degenza ed i laboratori clinici per un periodo non inferiore agli otto mesi per ogni anno di corso.
Art. 304. - Durante l'intero corso gli allievi dovranno superare i seguenti esami, per essere ammessi allo anno di corso successivo ed all'esame di diploma:
1° Anno: un esame sulle seguenti discipline: epidemiologia generale delle malattie infettive e nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia.
2° Anno: un esame relativo alle discipline: a) semeiotica e diagnostica delle malattie infettive; b) anatomia patologica delle malattie infettive; c) tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (1° e 2° anno).
3° Anno: un esame relativo alle discipline: a) patologia e clinica delle malattie infettive (1° e 2° anno);
b) malattie infettive dei Paesi caldi.
Un esame relativo alle discipline: a) farmacologia e terapia generale delle malattie infettive; b) legislazione sanitaria e malattie infettive.
Art. 305. - Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi dovranno discutere, di fronte ad apposita commissione, una tesi scritta su un argomento riguardante le malattie infettive.
La direzione della scuola è affidata al professore ufficiale dell'insegnamento di malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 26
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-06-06;731#art-1