Titolo I

Art. 4

Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali

In vigore dal 12 nov 1974
Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente , secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;419#art-4

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