Titolo I
Art. 4
Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali
In vigore dal 12 nov 1974
Validità degli studi degli alunni delle classi
e scuole sperimentali
Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente , secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;419#art-4