Art. 1

In vigore dal 6 ago 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 26 settembre 1930; Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152; Visto il regio decreto 31 luglio 1943, n. 687, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178; Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per la difesa; Decreta: Articolo unico È concesso alla scuola sottufficiali di pubblica sicurezza l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1974 LEONE TAVIANI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 53. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-24;275#art-1

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Art. 1 Concessione alla scuola sottufficiali di pubblica sicurezza dell'uso della bandiera nazionale. — Testo vigente | Portale Normativo