Art. 1

In vigore dal 2 ott 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta: È approvato l'unito regolamento riguardante la modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1974 LEONE RUMOR - COLOMBO - BISAGLIA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974. Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 50. - SCIARRETTA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-09;424#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modifica dell'art. 24 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255. — Testo vigente | Portale Normativo