Art. 1
In vigore dal 2 ott 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento riguardante la modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1974
LEONE
RUMOR - COLOMBO - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974.
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 50. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-09;424#art-1