Art. 1

In vigore dal 5 lug 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare 18 nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato con appresso: Art. 80 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e aggiunto quello di "Tossicologia industriale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 31. - SCIARRETTA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-06;230#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazione allo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino. — Testo vigente | Portale Normativo