Art. 1

In vigore dal 12 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dal 1 gennaio 1974, all'accordo per lo scambio dei pacchi postali con valore dichiarato tra l'Italia e l'Africa del Sud, firmato in Roma il 31 luglio 1973 ed in Pretoria il 29 agosto 1973. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1974 LEONE RUMOR - MORO - TOGNI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 21. - SCIARRETTA
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Art. 1 Esecuzione dell'accordo per lo scambio dei pacchi con valore dichiarato fra l'Italia e l'Africa del Sud, firmato in Roma il 31 luglio 1973 ed in Pretoria il 29 agosto 1973. — Testo vigente | Portale Normativo