Art. 1

In vigore dal 23 ago 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Ritenuta la necessità di provvedere all'organizzazione del servizio di pilotaggio nel porto di Lipari con l'istituzione di una corporazione di piloti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile; Decreta: È istituita la corporazione dei piloti del porto di Lipari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1974 LEONE COPPO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 86. - SCIARRETTA
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Art. 1 Istituzione di una corporazione di piloti nel porto di Lipari. — Testo vigente | Portale Normativo