Art. 1
In vigore dal 23 ago 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Ritenuta la necessità di provvedere all'organizzazione del servizio di pilotaggio nel porto di Lipari con l'istituzione di una corporazione di piloti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
È istituita la corporazione dei piloti del porto di Lipari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1974
LEONE
COPPO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 86. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-03;315#art-1