Art. 2

Entrata in vigore

In vigore dal 4 mag 1974
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1974 LEONE RUMOR - TAVIANI - TANASSI - COLOMBO - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 140. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-04-20;116#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Entrata in vigore (Art. 2 Disposizioni integrative delle norme transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.) — Testo vigente | Portale Normativo