Art. 1

In vigore dal 23 ago 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . L'agenzia consolare di 2ª categoria in Bellinzona (Svizzera) è soppressa.
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