Art. 1
In vigore dal 15 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e Successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il primo comma dell'art. 142, relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1169, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola suddetta è fissato in quarantotto per l'intero corso di studi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 59. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-04-09;515#art-1