Art. 3

In vigore dal 10 nov 1974
Dal 1 ottobre 1972, in sostituzione dei corsi sperimentali soppressi, così come precisato negli del presente decreto, sono istituiti i corsi sperimentali post-qualifica di cui alla annessa tabella A. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 16 - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-04-09;500#art-3

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