Art. 1
In vigore dal 4 set 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 24 - è modificato nel senso che sono soppresse le parole "e di scienze politiche".
Art. 25 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di 4 anni.
I titoli d'ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge".
Nello stesso articolo l'insegnamento di "diritto coloniale" è soppresso.
Art. 26 - è modificato nel senso che nel primo comma la parola "stabilite" è sostituita con la parola "consigliate".
Nel secondo comma, alle parole "al diritto processuale civile e al diritto coloniale" vengono sostituite le parole "e al diritto processuale civile".
Art. 27 - è modificato nel senso che nel secondo comma la parola "deve" è costituita con la parola "può".
Gli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 34 sono soppressi.
Art. 35 - è abrogato e sostituito del seguente:
"I laureati in scienze politiche che intendano conseguire la laurea in giurisprudenza potranno essere iscritti al terzo anno di corso.
I laureati di altre facoltà potranno essere eventualmente iscritti al secondo anno di corso".
Art. 36 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Della facoltà fanno parte i seguenti Istituti:
1) Istituto di diritto privato e di diritto processuale civile;
2) Istituto di diritto pubblico interno;
3) Istituto di diritto internazionale e di legislazione comparata;
4) Istituto di diritto romano e di storia del diritto;
5) Istituto di diritto del lavoro".
Art. 38 (già 35) - è abrogato e sostituito dal seguente:
"I laureati in giurisprudenza che intendono conseguire la laurea in scienze politiche potranno essere iscritti al terzo anno di corso".
Art. 39 (già 36) - della facoltà di scienze politiche fa parte l'istituto di scienze politiche.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 5. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-04-09;356#art-1