Art. 19 bis

In vigore dal 25 dic 1999
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-19-bis

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