Art. 1

In vigore dal 24 set 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: Piena ed intera esecuzione è data all'accordo sul trasporto aereo civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese con allegati, concluso a Pechino l'8 gennaio 1973, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. XVI dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1974 LEONE RUMOR - MORO - TANASSI - PRETI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1974 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 20. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-20;411#art-1

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Art. 1 Esecuzione dell'accordo sul trasporto aereo civile tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese e allegati, concluso a Pechino l'8 gennaio 1973. — Testo vigente | Portale Normativo