Art. 1

In vigore dal 13 ago 1974
N. 288. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, consistente in una porzione del complesso archeologico denominato "Grotta della pace" o "Grotta di Cocceio", disposta dal comune di Pozzuoli con atto 21 febbraio 1969, n. 19110 di rep. e successivo atto di rettifica 5 febbraio 1973, n. 27810 di rep., entrambi a rogito del notaio Flavio Prattico. Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 61. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-16;288#art-1

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Art. 1 Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo