Art. 1

In vigore dal 21 mag 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189; Considerata la necessità di prorogare i termini, per il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche, al fine di consentire a tutte le facoltà di scienze politiche di adeguarsi al nuovo ordinamento; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il termine di quattro anni, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189, è prorogato di altri quattro anni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 103. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-13;128#art-1

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Art. 1 Proroga per il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche. — Testo vigente | Portale Normativo