Art. 1
In vigore dal 6 mar 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con il quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica amministrazione i territori dei comuni di Sovicille e Montepulciano, in provincia di Siena;
Visto il voto 6 aprile 1972, n. 389 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udita la regione Toscana che ha espresso, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, parere favorevole giusta deliberazione n. 1616 del 31 ottobre 1972;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei territori dei comuni di Sovicille e Montepulciano, in provincia di Siena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1974
LEONE
RUMOR - LAURICELLA - FERRARI - AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 89
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-11;830#art-1