Art. 1
In vigore dal 13 giu 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 152 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto il seguente:
Chimica biofarmaceutica.
Lo stesso elenco è modificato nel senso che gli insegnamenti di: "Tossicologia industriale", "Idrologia" e "Scienza dell'alimentazione" mutano rispettivamente la denominazione in quella di "Clinica tossicologica industriale", "Idrologia chimica" e "Dietofarmacia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 42. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-11;198#art-1