Art. 1
In vigore dal 19 mar 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 75 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
Visto il decreto 27 febbraio 1972, n. 17, con il quale è stato indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dal titolo "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";
Visto il decreto 28 febbraio 1972, n. 19, di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto che il referendum indetto con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1972, n. 17, è stato sospeso in conseguenza dello scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;
Decreta:
È nuovamente indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dal titolo "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio".
I comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 maggio 1974.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1974
LEONE
RUMOR - TAVIANI - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-02;31#art-1