Art. 2
In vigore dal 19 mag 1974
Il terzo comma dell'art. 45 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, è sostituito dal seguente:
"All'uopo le deliberazioni dei consigli di amministrazione e degli altri organi deliberanti, non diventano esecutive se non dopo trascorsi venti giorni da quello in cui pervennero all'organo di vigilanza, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti la concessione dei prestiti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1974
LEONE
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 106. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-02;121#art-2