Art. 1
In vigore dal 19 mag 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con proprio decreto del 7 dicembre 1958, n. 1109, e modificato con propri decreti del 6 novembre 1960, n. 1603, del 18 febbraio 1961, n. 113, del 29 marzo 1962, n. 260, del 12 dicembre 1966, n. 1256, del 9 luglio 1967, n. 722 e del 15 marzo 1971, n. 228;
Vista la deliberazione adottata dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 10 marzo 1973;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è modificato come segue:
"Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 5 miliardi assegnata dal Monte dei Paschi di Siena".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1974
LEONE
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 107. - SCIARRETTA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-02;120#art-1