Art. 1
In vigore dal 19 mag 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 406, che ha modificato il predetto art. 370;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
All'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 406, è aggiunto, dopo il quinto comma, il seguente:
"In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, il Ministro per il tesoro può consentire con proprio decreto, per determinate categorie di personale statale, che il pagamento diretto dello stipendio agli interessati abbia inizio in data anteriore di non più di cinque giorni a quella di cui al precedente secondo comma.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 136. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-02-28;119#art-1