Art. 1
In vigore dal 13 dic 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto il seguente:
Economia delle aziende pubbliche.
L'art. 52, relativo all'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che l'insegnamento di storia dell'arte medioevale e moderna viene sdoppiato nei due seguenti insegnamenti:
Storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte moderna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 4. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-02-22;584#art-1