Art. 1
In vigore dal 27 apr 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 911, relativo all'elenco degli insegnamenti del biennio di specializzazione del corso di laurea in scienze politiche, è integrato nel senso che viene aggiunto prima dell'ultimo comma l'ordinamento degli studi dell'indirizzo storico-politico, che era stato omesso.
"Gli insegnamenti del biennio di specializzazione dell'indirizzo storico-politico sono i seguenti:
a) obbligatori sul piano della facoltà:
1) Politica economica e finanziaria;
2) Geografia politica ed economica;
3) Diritto costituzionale;
4) Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici.
b) a scelta dello studente:
5) Storia dei movimenti sindacali;
6) Storia dell'economia;
7) Pianificazione ed organizzazione territoriale;
8) Metodologia delle scienze sociali;
9) Sociologia giuridica;
10) Filosofia della storia;
11) Storia dei partiti e dei movimenti politici;
12) Metodologia della ricerca storica;
13) Storia e istituzioni dell'Europa orientale;
14) Storia dell'America;
15) Storia del diritto penale.
Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.
Lo studente è obbligato a frequentare i corsi e a sostenere gli esami di almeno dieci materie stabilite nell'elenco dell'indirizzo prescelto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 74. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-02-14;100#art-1