Art. 1
In vigore dal 23 feb 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 118, relativo all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che agli insegnamenti di "Chimica organica I e II" e di "Fisica" viene tolto l'asterisco. Nello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:
"Possono inoltre essere scelti tutti gli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia, non in comune ai due corsi di laurea".
L'art. 267, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di specializzazione in "Biochimica e chimica clinica", è modificato nel senso che possono iscriversi alla suddetta scuola anche i laureati in farmacia ed in chimica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 69
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-01-30;779#art-1