Art. 1
In vigore dal 6 ago 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica amministrazione l'intero territorio della provincia di Bergamo;
Visto il voto 20 gennaio 1972, n. 1951/71, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentita la regione Lombardia ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, giusta delibera 10 maggio 1973;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, la estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nell'intero territorio della provincia di Bergamo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1974
LEONE
RUMOR - LAURICELLA - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 63. - SCIARRETTA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-01-25;274#art-1