Art. 1
In vigore dal 21 apr 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1243 e modificato con altri decreti in data 6 maggio 1962, n. 785 ed in data 25 settembre 1967, n. 1109;
Vista la deliberazione in data 6 marzo 1973 del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio in Bologna, in funzione di consiglio di amministrazione della predetta sezione autonoma;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna è modificato come segue: "Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 2.500.000.000 assegnata dalla Cassa di risparmio in Bologna".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 1974
LEONE
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 64. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-01-09;88#art-1