Art. 1

In vigore dal 28 apr 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652 è aggiunto il seguente: diploma di paleografia e filologia musicale. Tale diploma potrà essere rilasciato a partire dall'anno accademico 1973-74 dalla scuola di paleografia e filologia musicale, annessa all'Università di Pavia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-31;1068#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo