Parte QUARTA

Art. 274

Procedimenti amministrativi in corso

In vigore dal 24 mag 1974
Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in corso alla data del 1 gennaio 1976, l'ufficio competente secondo le norme anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è investito. Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni effetto. I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla data di entrata in vigore del presente testo unico, in conseguenza dei quali abbia già avuto inizio il pagamento rateale del contributo a carico dell'interessato o siano stati già regolati i rapporti tra lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione secondo le norme anteriori alla data suddetta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-274

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