Titolo III

Art. 207

Revoca o modifica su domanda nuova

In vigore dal 24 mag 1974
Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento può essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-207

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