Sez. II
Art. 181
Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno
In vigore dal 24 mag 1974
Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare è sottoposto a nuova visita medica. L'invalido che senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica entro un anno dalla convocazione oppure dalla scadenza dell'assegno, se quest'ultimo termine è più favorevole, per ottenere ulteriore trattamento privilegiato deve presentare apposita domanda alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il nuovo trattamento non potrà decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda suddetta.
Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica ospedaliera, decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno rinnovabile, che non si sono presentati a visita, alla competente direzione provinciale del tesoro, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-181