Art. 1

In vigore dal 29 dic 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari, 20 dicembre 1973, n. 830; Visto il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: . È concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823. L'amnistia si applica ai reati riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati nel precedente comma a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto-legge suindicato come modificato dalla legge di conversione. L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell' del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, non è ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-22;834#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Concessione di amnistia in materia di reati finanziari. — Testo vigente | Portale Normativo