Art. 3
In vigore dal 24 nov 1974
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1973
LEONE
TANASSI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 85. - SCIARRETTA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-18;1177#art-3