Art. 2

In vigore dal 5 mar 1974
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 dicembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 73. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-12;992#art-2

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Art. 2 Istituzione di un'ambasciata in Kingston (Giamaica). — Testo vigente | Portale Normativo