Art. 1

In vigore dal 23 mag 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, con allegato, effettuato a Vienna il 24 luglio 1972, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dello scambio di note stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 novembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 84. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-20;1087#art-1

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Art. 1 Esecuzione dello scambio di note fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, con allegato, effettuato a Vienna il 24 luglio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo