Art. 1
In vigore dal 18 apr 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È istituita in Friburgo (Svizzera) un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Losanna e con la seguente circoscrizione territoriale: il cantone omonimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-07;1058#art-1