Art. 1
In vigore dal 11 apr 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, al trattato per il divieto di collocamento delle armi nucleari ed altre armi di distruzione di massa sui fondi marini e oceanici e nel loro sottosuolo, aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington l'11 febbraio 1971.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 novembre 1973
LEONE
RUMOR - MORO - TANASSI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 20. - SCIARRETTA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-05;1042#art-1