Art. 1

In vigore dal 11 apr 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la difesa; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, al trattato per il divieto di collocamento delle armi nucleari ed altre armi di distruzione di massa sui fondi marini e oceanici e nel loro sottosuolo, aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington l'11 febbraio 1971. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 novembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - TANASSI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 20. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-05;1042#art-1

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Art. 1 Esecuzione del trattato per il divieto di collocamento di armi nucleari e di altre armi di distruzione di massa sui fondi marini e oceanici e nel loro sottosuolo, aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington l'11 febbraio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo