Art. 1

In vigore dal 16 feb 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115; Considerato che per i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova, iscritti nell'apposito elenco dell'ufficio avviamento al lavoro del consorzio autonomo del porto stesso, non è possibile un regolare controllo della disoccupazione; Ritenuta pertanto l'opportunità di esonerare i predetti lavoratori dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria; Vista la deliberazione adottata il 17 maggio 1973 dal comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova, iscritti nell'apposito elenco dell'ufficio avviamento al lavoro del consorzio autonomo del porto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 novembre 1973 LEONE BERTOLDI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 23
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-03;1201#art-1

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Art. 1 Esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria per i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo