Art. 1
In vigore dal 1 dic 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
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All'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, sono aggiunte le seguenti parole: "ed è assegnato un alloggio di servizio".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;688#art-1