Art. 1
In vigore dal 13 feb 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 56, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "medicina dello sport" annessa alla facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in medicina dello sport
Art. 57. - Il corso ha la durata triennale.
Art. 58. - Il numero massimo degli iscritti è di 25 per ciascun anno di corso.
Art. 59. - La frequenza deve essere obbligatoria per tutta la durata del corso.
Art. 60. - Il piano di studio deve essere sia per quanto riguarda le discipline fondamentali che quelle facoltative, corrispondente a quello delle altre scuole di specialità e cioè:
1° Anno:
Anatomia dell'apparato locomotore;
Biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
Biochimica generale ed applicata;
Antropometria ed auxologia;
Storia, sistematica e tecnologia degli sport;
Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;
Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attività sportiva.
2° Anno:
Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;
Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
Biochimica ed energia muscolare;
Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
Biofisica del muscolo (facoltativo);
Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);
Farmacologia applicata all'attività sportiva (Doping) (facoltativo);
Igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva (facoltativo).
3° Anno:
Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
Medicina legale ed infortunistica;
Traumatologia ed ortopedia dello sport;
Fisiopatologia degli sport (facoltativo);
Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).
Art. 61. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare il seguente importo di tasse, e soprattasse e contributi:
tassa immatricolazione................... L. 5.000 tassa annuale d'iscrizione................. L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto............ L. 7.000 contributi generali..................... L. 1.950 contributo riscaldamento.................. L. 7.000 contributo laboratorio ed esercitazioni.......... L. 120.000 libretto di riconoscimento................. L. 1.300 indennità di schedatura................... L. 500
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 38. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-31;960#art-1