Art. 1

In vigore dal 11 dic 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 331, relativo alla scuola di perfezionamento nelle ricerche storico-giuridiche è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma: "La scuola, inoltre, ha lo scopo di dare una solida base di conoscenze storico-giuridiche sui rapporti tra ordinamento e notariato a coloro che si avviano agli studi della professione notarile". Art. 337 - è modificato nel modo seguente: L'insegnamento di cui al n. 3) è sostituito dal seguente: "Notariato e sue formule negli ordinamenti italiani medioevali e moderni". L'insegnamento di cui al n. 4) è sostituito dal seguente: "Storia degli ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale". L'insegnamento di cui al n. 5) è sostituito dal seguente: "Lineamenti delle magistrature giudiziarie e del procedimento civile e penale nei principali ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale". L'insegnamento di cui al n. 10) è sostituito dal seguente: "Storia dell'economia medioevale e moderna con particolare riguardo agli ordinamenti finanziari e di credito". Nello stesso articolo l'insegnamento facoltativo di "Greco bizantino" è soppresso. Art. 338 - è modificato nel modo seguente: L'insegnamento di cui al n. 3) è sostituito dal seguente: "Notariato e sue formule negli ordinamenti italiani medioevali e moderni". L'insegnamento di cui al n. 4) è sostituito dal seguente: "Storia degli ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale". L'insegnamento di cui al n. 5) è sostituito dal seguente: "Lineamenti delle magistrature giudiziarie e del procedimento civile e penale nei principali ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale". Art. 344 - è modificato nel senso che sono aggiunte le seguenti parole: "e con gli enti o privato che hanno dato luogo alla creazione di tali premi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 134. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-31;1193#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo