Art. 1
In vigore dal 15 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ortognatodonzia.
Scuola di specializzazione in ortognatodonzia
Art. 190. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in ortognatodonzia con sete presso la clinica odontoiatrica.
Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria, in numero di venti per l'intero corso.
L'ammissione avviene previo concorso per titoli ed esami.
Art. 191. - La durata dei corsi è di due anni.
Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi e alle esercitazioni.
Gli esami di profitto saranno sostenuti per gruppi di materie, alla fine di ogni anno in un'unica sessione. Alla fine del secondo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta, su un argomento proposto in precedenza dall'insegnante della materia cui la tesi si riferisce e approvata dal direttore della scuola.
Art. 192. - La suddivisione delle materie di insegnamento nei due anni di corso è la seguente:
1° Anno:
1) Anatomia ed embriologia maxillo-facciale;
2) Istologia dentale e paradentale;
3) Fisiologia in ortognatodonzia (1° anno) (biennale);
4) Ortodonzia (1° anno) (biennale);
5) Genetica in ortognatodonzia;
6) Radiologia in ortognatodonzia;
7) Metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
8) Statistica applicata alla ricerca scientifica;
9) Semeiotica ortodontica.
2° Anno:
1) Fisiologia in ortognatodonzia (2° anno);
2) Ortodonzia (2° anno);
3) Patologia stomatologica in ortodonzia;
4) Pediatria auxologica applicata;
5) Pedodonzia;
6) Otorinolaringoiatria applicata;
7) Fonoterapia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 74. - SCIARRETTA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-31;1167#art-1