Art. 1
In vigore dal 25 giu 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 98 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Medicina preventiva dei lavoratori;
Psicopatologia generale;
Citopatologia;
Tecnica e diagnostica delle autopsie;
Chirurgia gastroenterologica;
Nefrologia chirurgica.
L'art. 381, relativo all'ordinamento della scuola per tecnici di laboratorio di igiene e microbiologia, è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma: "Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue:
tassa di immatricolazione................ L. 2.000 tassa di iscrizione.................. L. 50.000 soprattassa esami................... L. 10.000 tassa erariale di diploma................ L. 1.200 soprattassa diploma................... L. 2.000
I contributi sono determinati, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia".
Lo stesso articolo, relativo all'ordinamento della scuola per tecnici di fisiochinesiterapia è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma:
"Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue:
tassa di immatricolazione................ L. 2.000 tassa di iscrizione.................. L. 50.000 soprattassa esami................... L. 10.000 tassa erariale di diploma................ L. 1.200 soprattassa diploma................... L. 2.000
I contributi sono determinati, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 50. - SCIARRETTA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-31;1115#art-1