Art. 1

In vigore dal 25 nov 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 711 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia. Scuola di specializzazione in nefrologia Art. 712. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in nefrologia è di tre anni. Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di dieci per ciascun anno di corso. Art. 713. - Le materie di insegnamento sono così suddivise: 1° Anno: 1) Embriologia, anatomia ed istologia del rene e dell'apparato urinario; 2) Fisiologia renale e dell'apparato urinario; 3) Biochimica ed istochimica renale; 4) Semeiotica clinica e strumentale del rene e delle vie urinarie; 5) Le nefropatie mediche. 2° Anno: 1) Patologia e biochimica delle nefropatie; 2) Clinica delle nefropatie; 3) Batteriologia delle nefropatie e delle infezioni della via escretrice urinaria; 4) Farmacologia delle nefropatie e delle infezioni delle vie urinarie; 5) Nefropatie ed affezioni urologiche dell'infanzia. 3° Anno: 1) Patologia e biochimica della insufficienza renale; 2) Clinica, terapia della insufficienza renale; 3) La terapia emodialitica della insufficienza renale; 4) Il trapianto del rene; 5) La terapia delle affezioni urologiche nell'infanzia. Art. 714. - Alla fine di ciascun anno di corso, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie di insegnamento dell'anno. Art. 715. - Al termine del corso di specializzazione l'allievo dovrà sostenere un esame riassuntivo teorico-pratico e la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di nefrologia. Art. 716. - Durante gli anni di corso l'allievo oltre a seguire le lezioni teoriche e pratiche, dovrà frequentare i reparti clinici ed il centro di emodialisi; nell'ultimo anno dovrà prestare servizio come interno, a meno che non comprovi di essere assistente presso reparti universitari o ospedalieri della specialità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Lussemburgo - Ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1973 Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 15. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-27;669#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo