Art. 1

In vigore dal 26 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 30 - l'insegnamento di "Storia greca e romana" nel corso di laurea in lettere viene scisso nei due insegnamenti di "Storia greca" e "Storia romana". Art. 38 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto l'istituto di "Storia delle tradizioni popolari". Art. 41 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti insegnamenti: Storia della liturgia; Storia della chiesa medioevale; Storia della chiesa moderna e contemporanea; Epigrafia ed antichità cristiane. Art. 43 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti insegnamenti: Filosofia della religione; Storia della chiesa medioevale; Storia della chiesa moderna e contemporanea. Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento di "Chirurgia d'urgenza" cambia denominazione in "Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso". Art. 62 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto l'Istituto di "Antropologia criminale". L'art. 66, relativo al corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che l'ultima frase: "... l'esame sull'insegnamento biennale di fisiologia generale viene sostenuto alla fine del biennio", è abrogata e sostituita dalla seguente: "... l'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale il secondo sulla parte speciale". Art. 123 - nell'elenco degli istituti annessi alla facoltà di ingegneria l'istituto di "Architettura e composizione architettonica" muta la denominazione in "Istituto di architettura e urbanistica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 77. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-27;1180#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. — Testo vigente | Portale Normativo