Art. 1
In vigore dal 26 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 30 - l'insegnamento di "Storia greca e romana" nel corso di laurea in lettere viene scisso nei due insegnamenti di "Storia greca" e "Storia romana".
Art. 38 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto l'istituto di "Storia delle tradizioni popolari".
Art. 41 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Storia della liturgia;
Storia della chiesa medioevale;
Storia della chiesa moderna e contemporanea;
Epigrafia ed antichità cristiane.
Art. 43 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Filosofia della religione;
Storia della chiesa medioevale;
Storia della chiesa moderna e contemporanea.
Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento di "Chirurgia d'urgenza" cambia denominazione in "Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso".
Art. 62 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto l'Istituto di "Antropologia criminale".
L'art. 66, relativo al corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che l'ultima frase: "... l'esame sull'insegnamento biennale di fisiologia generale viene sostenuto alla fine del biennio", è abrogata e sostituita dalla seguente: "... l'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale il secondo sulla parte speciale".
Art. 123 - nell'elenco degli istituti annessi alla facoltà di ingegneria l'istituto di "Architettura e composizione architettonica" muta la denominazione in "Istituto di architettura e urbanistica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 77. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-27;1180#art-1