Art. 1

In vigore dal 15 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 574 a 577, relativi alla "Scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio Art. 574. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio ha la durata di tre anni. Art. 575. - Il numero massimo degli iscritti da ammettere è di otto complessivamente. Art. 576. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia e istologia normale del fegato e delle vie biliari (biennale); Fisiopatologia del fegato e delle vie biliari e del ricambio intermedio (biennale); Clinica medica generale (triennale); Malattie del fegato e delle vie biliari (triennale); Malattie del ricambio (triennale); Nozioni di microbiologia e parassitologia con particolare riguardo al fegato. 2° Anno: Anatomia e istologia patologica del fegato e delle vie biliari (biennale); Fisiopatologia del fegato e delle vie biliari e del ricambio intermedio (biennale): Diagnostica funzionale delle malattie del fegato e del ricambio; Elementi di psicosomatica riguardo alla patologia del fegato e del ricambio; Controllo radiologico del fegato e delle vie biliari; Clinica medica generale (triennale); Malattie del fegato e delle vie biliari (triennale); Malattie del ricambio (triennale); Terapia chirurgica delle malattie del fegato e de vie biliari (biennale); 3° Anno: Clinica medica generale (triennale); Malattie del fegato e delle vie biliari (triennale); Malattie del ricambio (triennale); Principi di terapia generale e dietetica applicata alle malattie del fegato e delle vie biliari e del ricambio; Terapia chirurgica delle malattie del fegato e delle vie biliari (biennale); Terapia idrologica delle malattie del fegato e delle vie biliari e del ricambio. Art. 577. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma ed una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie del fegato e del ricambio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio, n. 75. - SCIARRETTA
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo