Art. 1
In vigore dal 15 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il quinto comma dell'art. 187, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato da trentacinque a cinquanta per l'intero corso.
Il quinto comma dell'art. 189, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato da quaranta a cinquanta per l'intero corso.
Il quarto comma dell'art. 198, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato da dieci a quindici per l'intero corso.
Art. 199 - all'elenco degli insegnamenti del 3° anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia è aggiunto quello di "Diagnostica e terapia dei tumori".
Il quarto comma dell'art. 228, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, e abrogato e sostituito dal seguente:
"Non saranno consentite abbreviazioni di corso, fatta eccezione per quei candidati che abbiano frequentato gli insegnamenti del 1° anno di corso della scuola di specializzazione in medicina interna unitamente a due insegnamenti del primo anno della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare.
Ai candidati in possesso di tali requisiti sarà concessa l'iscrizione al 2° anno di corso".
Il settimo comma dell'art. 229, relativo alla scuola di specializzazione in cardiochirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:
"La scuola ha sede presso l'istituto di cardiochirurgia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 46 - SCIARRETTA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-27;1160#art-1