Art. 1

In vigore dal 15 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 106, relativo alla "Scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente", è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Art. 106. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente ha la durata di quattro anni di cui Lino di tirocinio pratico e ha sede presso la clinica medica generale e terapia medica, il cui professore di ruolo è il direttore della scuola stessa. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei posti è fissato in dieci per anno di corso. Gli insegnamenti impartiti sono: 1° Anno: Anatomia patologica; Fisiopatologia; Chimica clinica; Semeiotica fisica e strumentale (biennale); Clinica medica (triennale). 2° Anno: Semeiotica fisica e strumentale (biennale); Semeiotica radiologica; Patologia speciale delle malattie del tubo digerente; Clinica medica (triennale). 3° Anno: Patologia speciale delle malattie del fegato e del pancreas; Clinica medica (triennale). A queste materie fondamentali possono essere aggiunte materie complementari in numero non superiore a quattro per la totalità del corso, secondo i particolari sviluppi di ricerca e di dottrina caratteristici della scuola. 4° Anno: Internato: tirocinio pratico ed applicazione delle tecniche della specialità. Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche. L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi: gli insegnamenti biennali e triennali importano un unico esame alla fine del corso. Gli allievi del 1°, del 2° e del 3° anno, per essere ammessi rispettivamente al 2°, 3° e 4° anno devono avere ottenute tutte le firme di frequenza dei corsi e devono aver superato tutti i relativi esami. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 48. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-23;1155#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. — Testo vigente | Portale Normativo